2° Circolo Didattico Chiavari


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Regolamento di Circolo

Albo


REGOLAMENTO DI CIRCOLO

Art. 1
Il presente regolamento, redatto ai sensi del D.P.C.M. 07/06/95 recante lo schema generale di riferimento della "Carta dei servizi scolastici", viene approvato articolo per articolo dalla maggioranza relativa dei votanti, purché i presenti siano la metà più uno dei membri in carica.

Art. 2 - Vigilanza sugli alunni
1) Scuola dell'Infanzia
I bambini entrano nella scuola, accompagnati dal genitore, nel periodo compreso tra le ore 7.30 - 9.30 per le scuole di Chiavari e tra le ore 8.00 - 9.30 per la scuola di Leivi San Bartolomeo.
I genitori possono sostare all'interno della scuola per il tempo strettamente necessario alla consegna del bambini al personale scolastico.
Per quanto riguarda l'uscita, è possibile ritirare i bambini solo nei seguenti intervalli orari:
" tra le ore 11.30 e le ore 12.00
" tra le ore 13.30 e le ore 14.00 (13.00 - 13.30 per la scuola di Leivi San Bartolomeo)
" tra le ore 15.30 e le ore 16.00
Non è consentito l'ingresso ai genitori in orari non compresi nei suddetti intervalli, fatto salvo che in caso di uscita dei bambini per motivi eccezionali, previa richiesta scritta del genitore e a condizione che lo stesso o persona da lui delegata si presenti personalmente a ritirare l'alunno; sia la persona che ritira l'alunno sia il docente che lo consegna dovranno firmare il modulo relativo.
Anche durante le operazioni di uscita dalla scuola i genitori possono fermarsi all'interno della stessa solo per il tempo strettamente necessario.
All'uscita i bambini non potranno essere affidati a minori o ad adulti per i quali le insegnanti non siano in possesso di apposita delega da parte dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale.

2) Scuola primaria
Durante l'ingresso e la permanenza nella scuola primaria, nonché durante l'uscita valgono le seguenti norme:
" nell'ambito di ciascun plesso tutti gli insegnanti osservano l'orario stabilito per l'inizio e il termine delle lezioni;
" gli alunni entrano nella scuola nei cinque minuti che precedono l'inizio delle lezioni; pertanto il personale docente dovrà trovarsi presente a scuola durante l'ingresso degli alunni, secondo quanto dispone il comma 5 dell' art. 29 del CCNL/2007;
" gli alunni in ritardo rispetto all'orario stabilito sono ammessi in classe dall'insegnante previa giustificazione da parte dei genitori. In caso di ritardi ripetuti, se ritenuto necessario, la famiglia sarà convocata dal Dirigente Scolastico;
" l'uscita anticipata di alunni è concessa per motivi eccezionali, previa richiesta scritta del genitore e a condizione che il genitore o persona dallo stesso delegata si presenti personalmente a ritirare l'alunno; sia la persona che ritira l'alunno sia il docente che lo consegna dovranno firmare il modulo relativo.
In ogni caso non è permesso fare uscire gli alunni soli, affidati a minori o ad adulti per i quali le insegnanti non siano in possesso di delega da parte dei genitori o di chi esercita la potestà.
L'uscita degli alunni al termine dell'orario scolastico è regolamentata nel modo di seguito indicato:
1. di norma al termine delle lezioni (del cui orario la famiglia è informata) il docente affida ciascun alunno al genitore o a persona maggiorenne dallo stesso delegata, che ne assume la responsabilità (dell'eventuale delega deve essere data preventiva informazione ai docenti di classe);
2. i genitori di cui al punto 1, in caso di ritardo devono avvisare tempestivamente la Scuola, in modo che l'insegnante li attenda, senza che si ravvisi "abbandono di minore";
3. non è ammessa in nessun caso l'uscita "da solo" degli alunni;
4. sia per la scuola dell'infanzia che per la scuola primaria l'uscita anticipata di alunni per malessere è concessa solo a condizione che il genitore, o persona da lui delegata, avvisato telefonicamente, venga a ritirare l'alunno. Nell'eventualità di particolare gravità e urgenza, in mancanza di assistenza del medico scolastico, l'insegnante dovrà provvedere, tramite ambulanza, al trasporto dello scolaro al più vicino pronto soccorso, accompagnandolo personalmente, dopo aver dato comunicazione alla Direzione Didattica e alla famiglia e dopo aver affidato la propria classe/sezione agli altri docenti in servizio nel plesso, anche operando opportuna suddivisione degli alunni.
La vigilanza durante l'entrata e l'uscita degli alunni sia nella scuola dell'infanzia che nella scuola primaria è organizzata con modalità proprie per ciascun plesso, in base alla differente situazione logistica; il relativo piano di vigilanza è allegato al presente regolamento e viene aggiornato all'inizio di ciascun anno scolastico.
Per la scuola primaria di Caperana, considerato che all'esterno del cortile sono presenti situazioni ad alto rischio a causa del traffico intenso, si ritiene opportuno permettere agli alunni ed ai genitori che li accompagnano di utilizzare il cortile come luogo sicuro di sosta e di attesa prima dell'orario mattutino di ingresso a scuola, a partire dalle ore 8:10.
Pertanto, il luogo di passaggio della responsabilità sui minori tra famiglia e scuola è individuato nel portone d'ingresso dell'edificio.

REGOLAMENTO per l'utilizzo del cortile della scuola di Caperana
" Il cancello verrà aperto alle ore 8:10, cinque minuti prima dell'orario di ingresso a scuola.
" I genitori o chi ne fa le veci sono direttamente responsabili dei minori che accompagnano, durante la permanenza nel cortile.
" La responsabilità sui minori è assunta dalla scuola nel momento in cui gli alunni entrano nel portone della stessa.
" Non è consentito ai genitori o a chi ne fa le veci lasciare i bambini da soli nel cortile della scuola.
" E' vietato correre o tenere comportamenti che arrechino disturbo o pericolo a coloro che stazionano nel cortile, inteso come luogo sicuro di sosta in considerazione della situazione di rischio rappresentata dal traffico intenso presente nella strada limitrofa.
" Il verificarsi di situazioni difformi da quanto sopra elencato comporterà l'immediata chiusura del cancello e la sua riapertura alle ore 8:15.

Art. 3 Assenze degli alunni.
In caso di assenza di durata non superiore a 5 giorni, gli alunni sono riammessi con giustificazione scritta dei genitori.
Per le assenze causate da malattia è necessario esigere il certificato medico, quando esse si protraggono per oltre cinque giorni.
Nel conteggio dei giorni di assenza rientrano anche gli eventuali giorni festivi. Qualora l'assenza venga fatta per partecipare a settimana bianca o per necessità della famiglia, i genitori ne daranno giustificazione all'insegnante a mezzo dichiarazione scritta prima della partenza. Al rientro il genitore rilascerà altra dichiarazione attestante che il bambino non presenta malattia infettiva.

Art. 4 Comportamento alunni e sanzioni disciplinari
a) mancata osservanza dell’orario di entrata a scuola e/o di uscita dalla scuola.
Se l’alunno entra a scuola dopo l’inizio delle lezioni ed è ritirato dopo l’orario di termine delle lezioni per 5 volte, i suoi genitori, preventivamente informati, saranno indirizzati dal Dirigente Scolastico.
b) giustificazione della assenza.
Dopo la mancata giustificazione di tre assenze da parte del genitore, lo stesso sarà convocato dal docente di classe.
c) comportamento dell’alunno in classe.
A seguito di un comportamento non corretto da parte dell’alunno, sono previsti i seguenti interventi:
1) l’insegnante riprende l’alunno e lo fa riflettere sui comportamenti;
2) in caso di reiterazione l’insegnante convoca il genitore dell’alunno;
3) se il comportamento non corretto persiste, il genitore sarà indirizzato dal Dirigente Scolastico.
È vietato l’uso del cellulare a scuola. Qualora l’alunno disattenda tale norma, l’insegnante procede ad attivare immediatamente entrambi gli interventi di cui ai punti 1 e 2 e successivamente, se necessario, quanto previsto al punto 3.

Art. 5 Intervallo
La ricreazione avrà luogo, di norma, tra le ore 10.30 e le ore 10.45 ed è consentito accedere agli spazi all'aperto in dotazione alla scuola. In tal caso sarà evitato l'affollamento dei corridoi e dei saloni, tenendo presente che la ricreazione è un momento educativo della giornata scolastica.

Art. 6 Colloqui e riunioni con i genitori.
I colloqui e le riunioni con i genitori sono disciplinati dall'art. 42 del C.C.N.L. comparto scuola e della circolare n° 288 prot. 3625 del 31.08.95 fatte salve eventuali modifiche e integrazioni future della normativa in merito alla predetta materia e le delibere annualmente assunte dagli organi collegiali competenti.
Le riunioni consistono in:
a. incontri quadrimestrali, nel corso dei quali viene data comunicazione ai genitori, nonché
consegna a fine anno scolastico del documento di valutazione degli allievi;
b. consigli di interclasse e intersezione;
c. rapporti individuali degli insegnanti con le famiglie degli alunni;
d. assemblee di classe;
e. sedute del Consiglio di Circolo.

Art. 7 Modalità di convocazione e svolgimento delle riunioni.
Gli organi collegiali sono convocati almeno cinque giorni prima rispetto alla data in cui ha luogo
la riunione stessa. La convocazione è disposta dal Presidente, il quale tutela la disciplina e l'ordine delle sedute. Può essere disposto un calendario di massima degli incontri.
Per quanto riguarda il funzionamento degli organi collegiali, delle assemblee di classe, del
comitato dei genitori si rinvia a quanto previsto dal D. P. R. 31/05/1974, n. 416 e dal C.C.N.L.
comparto scuola.

Art. 8 Consiglio di Circolo.
Il Consiglio di Circolo, fatte salve le competenze del Collegio dei docenti e dei Consigli di
interclasse ha potere deliberante su proposta della Giunta, per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio. Le sue attribuzioni sono disciplinate dall'art. 6 del D.P.R. 416/74.
Il Consiglio di Circolo deve garantire la concreta attuazione di quanto disposto dal D.P.R. 416 art. 1, realizzando con ogni mezzo, che non sia in contrasto con le leggi vigenti, una autentica integrazione tra l'istituzione scolastica e la comunità circostante.
Il Consiglio può articolarsi in commissioni o gruppi di lavoro con compiti esclusivamente consultivi.

Art. 9 Interventi di persone non facenti parte del Consiglio.
Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del Consiglio di Circolo a titolo consultivo:
a. gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, psicopedagogici e di orientamento;
b. rappresentanti degli organismi di democrazia scolastica previsti dal D. P. R. 416;
c. gli esperti di particolari materie oggetto di studio e di ricerche da parte del consiglio;
d. i genitori, gli insegnanti, il personale non docente previa decisione unanime del Consiglio;
e. i rappresentanti della provincia, del comune o dei comuni interessati.

Art. 10 Nomina dei membri del Consiglio.
I membri del Consiglio sono nominati con decreto del Provveditore agli Studi.
In caso di assenza temporanea o di impedimento del Dirigente Scolastico, le sue attribuzioni sono esercitate dal docente che lo sostituisce ai sensi dell'ultimo comma dell' art. 3 del D. P. R. n. 417 del 31/05/1994.

Art. 11 Modalità di convocazione del Consiglio - Validità delle riunioni e delle decisioni.
La prima convocazione del Consiglio di Circolo è disposta dal Dirigente Scolastico. Detta convocazione ha luogo non oltre il 20° giorno dalla data in cui sono stati proclamati gli eletti.
Nella prima seduta il Consiglio, presieduto dal Dirigente Scolastico, elegge tra i rappresentanti dei genitori, membri del consiglio stesso, il proprio presidente, ai sensi dell' art. 5 del D. P. R. 416.
All'ordine del giorno figureranno pertanto l'elezione del presidente, del vice - presidente, della
giunta esecutiva e la designazione, da parte del presidente eletto, del membro cui affidare le funzioni di segretario.
Per le successive riunioni il Consiglio è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga
opportuno.
Il Consiglio deve essere convocato su richiesta del Presidente della Giunta esecutiva.
La convocazione del Consiglio deve indicare la data, l'ora e l'ordine del giorno. La riunione ha
luogo nei locali della scuola.
Per la validità dell'adunanza del Consiglio di Circolo, nonché della rispettiva Giunta esecutiva, è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Le votazioni avvengono in forma palese, per alzata di mano o quando l'argomento riguarda persone fisiche, in forma segreta, mediante schede appositamente preparate.

Art. 12 Convocazione del Consiglio
La convocazione del consiglio deve essere diramata a cura dell'ufficio di Segreteria, per iscritto ai membri del Consiglio almeno cinque giorni prima della data di riunione, con l'indicazione dell'ordine del giorno.
La consegna degli avvisi ai genitori eletti nell'organo collegiale avverrà di norma tramite gli alunni a cura dell'insegnante di classe, il quale si accerterà la mattina successiva che la comunicazione sia pervenuta agli interessati, facendosi rilasciare sintetica ricevuta.
In caso di assenza dell'alunno e di conseguente impossibilità di far pervenire detta convocazione, l'insegnante di classe ne darà immediata comunicazione telefonica all'ufficio di Segreteria, per gli adempimenti di competenza.
Copia della convocazione è affissa all'albo della Direzione Didattica.
In assenza o indisponibilità del Presidente il Consiglio viene convocato dal Vice - Presidente ed, in via di successiva esclusione, dal genitore Consigliere più anziano.
In caso di particolare motivata urgenza il Presidente può convocare il Consiglio mediante avvisi telefonici ai singoli Consiglieri e senza, ovviamente, tenere conto del lasso di tempo dei cinque giorni di cui sopra.

Art. 13 Presidenza delle sedute.
Il Consiglio di Circolo è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente e, in assenza di entrambi, dal genitore più anziano presente.
Il Presidente, all'ora stabilita per la riunione, dopo aver constatato che i Consiglieri presenti sono in numero superiore alla metà dei componenti in carica, dichiara aperta la seduta; quindi invita il Segretario a leggere il verbale della seduta precedente, per la conseguente approvazione.

Art. 14 Pubblicità degli atti.
Gli atti del Consiglio di Circolo sono pubblicati all'albo della Direzione Didattica.
Non sono soggetti a pubblicazione all'albo gli atti concernenti singole persone, salvo contraria
richiesta dell'interessato.

Art. 15 Attribuzioni del Consiglio di Circolo e della Giunta esecutiva.
Le competenze e le attribuzioni dei predetti organismi sono disciplinate dal D. P. R. 416/74 e dal D.I. 28/05/1975.

Art. 16 Funzionamento della biblioteca di Circolo.
1. La biblioteca è aperta al pubblico per consultazione e prestito al martedì dalle ore 10 alle ore 12 previo appuntamento.
2. Il diritto alla consultazione è esteso indistintamente a tutti i cittadini. Il diritto al prestito è
invece riservato al personale in servizio stabile presso il 2° Circolo Didattico e ai membri del
Consiglio di Circolo.
E' altresì esteso a insegnanti supplenti temporanei, a studenti dell'istituto magistrale, a studenti universitari, a diplomati che si preparano a concorsi magistrali, purché residenti nei comuni di Chiavari e di Leivi.
3. Questi ultimi (supplenti, studenti, diplomati, ...) aventi il requisito della residenza, ma non in servizio stabile presso il 2° Circolo Didattico, per ottenere libri in prestito, dovranno esibire un documento di riconoscimento, da cui l'incaricato al servizio di biblioteca ricaverà l'indirizzo, e comunicheranno altresì l'eventuale numero telefonico.
4. Le riviste ed i periodici sono esclusi dal prestito.
5. L'avvenuto prestito di libri dovrà risultare da annotazione, controfirmata dall'interessato, su
apposito registro. Analoga procedura si seguirà al momento della restituzione.
6. Il prestito non potrà comunque protrarsi oltre il termine massimo di un mese ed è rinnovabile a condizione che il volume non sia stato nel frattempo richiesto.
7. Non si possono trattenere contemporaneamente più di due libri in prestito.
8. I libri non dovranno essere interlineati e dovranno essere restituiti in buone condizioni.
9. Le persone che non si attengono alle disposizioni che disciplinano il servizio di biblioteca
sono escluse dal prestito. In particolare, coloro che, decorso un mese dal prestito,
costringeranno l'ufficio a sollecitare la riconsegna dei libri, saranno esclusi da questo servizio.
10. Chiunque smarrisca o deteriori i libri avuti in prestito, è tenuto a riacquistarli e a consegnarli all'insegnante bibliotecario. I libri verranno consegnati in lettura e in prestito e accettati in restituzione esclusivamente nell'orario di apertura della biblioteca, che verrà affisso all'albo della Direzione all'inizio di ogni anno scolastico.

Art. 17 Visite e viaggi di istruzione.
Le visite e i viaggi di istruzione sono attualmente disciplinate dalla circolare del Ministero della
Pubblica Istruzione n. 291 del 14/10/1992 e della circolare del Provveditorato agli Studi di Genova prot. n° 20685/C37 del 17.11.1995, prot. n. 14724/C37 del 22.10.1996 e prot. n. 13157 del 05.05.1995.
Criteri generali per l'effettuazione dei viaggi di istruzione:
a. siano organizzati in armonia con la programmazione didattica;
b. abbiano come meta località che offrano prezioso contributo alla conoscenza dei tesori d'arte, di cultura e di storia o alla conoscenza delle bellezze naturali d'Italia;
c. non prevedano pernottamenti fuori sede;
d. siano organizzati con il consenso dei genitori degli alunni che dovranno essere preventivamente informati per iscritto dall'insegnante di classe con un comunicato particolareggiato contenente l'indicazione della meta, del giorno di effettuazione del viaggio
di istruzione, degli eventuali recapiti e degli orari di massima;
e. siano acquisiti, da parte dell'insegnante interessato, il consenso scritto dell'esercente la patria potestà e la manleva scritta da ogni responsabilità per il docente e per l'amministrazione scolastica;
f. non si svolgano nei 30 giorni che precedono la fine delle lezioni, salvo deroghe previste per
motivazioni ambientali.
Tutti i viaggi di istruzione effettuati al di fuori dell'ambito del Circolo, a prescindere dalla loro durata, dovranno essere programmati con largo anticipo e proposti, con formale deliberazione dai competenti consigli di interclasse, con la sola eccezione per quelli scaturenti da eventi e occasioni non preventivabili al momento della stesura della programmazione dell'attività educativa e didattica e/o al momento dello svolgimento dei consigli di interclasse riportanti all'ordine del giorno "viaggi di istruzione " (varo di navi, manifestazioni, commemorazioni, spettacoli cinematografici, circensi e teatrali, fiere, mostre, ecc.). Entro il termine massimo del 31 dicembre di ogni anno, l'insegnante o gli insegnanti interessati presenteranno in Segreteria, apposita domanda scritta indirizzata al Consiglio di Circolo e corredata da tre preventivi di spesa di altrettante Ditte che effettuano servizio di trasporto. La domanda dovrà contenere l'indicazione della meta, del giorno e dell'orario di svolgimento e precisare il numero degli alunni e degli eventuali genitori partecipanti e il mezzo di trasporto impiegato.
Il numero degli accompagnatori per le uscite didattiche è stabilito come segue:
1. Partecipazione di un'unica classe: due accompagnatori, facenti parte del team docente assegnato alla classe medesima
2. Partecipazione di più classi: un accompagnatore ogni 15 alunni, con la presenza di almeno un docente titolare per ciascuna classe partecipante
3. Partecipazione di alunni disabili: a quanto previsto per i punti precedenti, deve essere aggiunto un accompagnatore, individuato nel docente di sostegno o altro docente della/e classe/i partecipante/i), nel caso di alunni con disabilità motoria, o alunni gravissimi che necessitano di assistenza continuativa
4. Per alunni disabili autonomi può essere omessa la presenza dell'accompagnatore di cui al punto 3 alle seguenti condizioni:
- in seguito a valutazione effettuata congiuntamente dal team docenti, dagli operatori sanitari e dai genitori, l'alunno non deve presentare disabilità tali, cognitive e/o comportamentali, che possano pregiudicare in alcun modo la sicurezza sua o di altri alunni della classe. Di ciò dovrà essere fatta esplicita menzione nel PEP.
- La situazione sarà valutata in relazione ad ogni singola uscita dai docenti di classe e dalla F. S. di riferimento, e sottoposta alla preventiva approvazione del Consiglio di Circolo
5. In caso di particolari esigenze di assistenza, (ad es. somministrazione di farmaci in caso di gravi patologie, magari per uscite di una o più giornate) può essere ammessa la partecipazione dei genitori interessati, che intervengono a proprie spese e sotto la propria responsabilità.
Gli insegnanti accompagnatori dovranno assicurare una costante vigilanza sugli alunni.
Il Consiglio di Circolo, sulla base delle disposizioni impartite con C.M. n. 214 del
13/7/1982 delibera di autorizzare la partecipazione ai viaggi d'istruzione, purché non comporti onere a carico del bilancio del Circolo, ai:
1. genitori rappresentanti di classe o altro genitore dagli stessi delegato;
2. genitori di eventuali alunni portatori di handicap;
3. genitori di alunni affetti da particolari patologie attestate da certificato medico.
I genitori che sono autorizzati a partecipare devono essere assicurati con polizza infortuni ed R.C. e non devono procurare alcun onere finanziario a carico del Circolo né della scolaresca. Qualora sia prevista la partecipazione dei genitori ai viaggi di istruzione, gli insegnanti dovranno allegare alla domanda rivolta al Consiglio di Circolo una dichiarazione in cui il genitore si impegna a partecipare alle attività programmate per gli alunni e afferma di aver stipulato la polizza assicurativa.
Per i viaggi di istruzione che si intendono effettuare tra l'inizio dell'anno scolastico e la fine del
mese di dicembre, l'insegnante avrà cura di avanzare domanda almeno 45 giorni prima della data prevista, in caso contrario la Giunta ed il Consiglio di Circolo non si ritengono vincolati a radunarsi appositamente per la loro approvazione. Per tali viaggi si prescinde dalla formale proposta dei Consigli di interclasse.
Le domande di autorizzazione che pervengono oltre la data del 31 dicembre verranno prese in
considerazione solo a condizione che i viaggi di istruzione cui si riferiscono scaturiscano, come sopra precisato, da occasioni, eventi e circostanze a suo tempo non preventivabili né conoscibili. Anche per questi viaggi, comunque, per i quali non è richiesta formale proposta dei consigli di interclasse, l'insegnante avrà cura di avanzare domanda almeno 45 giorni prima della data prevista; in caso contrario la Giunta e il Consiglio di Circolo non si ritengano vincolati a radunarsi appositamente per la loro approvazione.
I viaggi di istruzione verranno autorizzati a condizione che i genitori degli alunni o chi per essi
versino tramite c/c postale intestato alla Direzione Didattica, su moduli a disposizione presso l'Ufficio di Segreteria, l'importo corrispondente alla spesa necessaria per assicurare il servizio di trasporto degli alunni e dei genitori partecipanti, somma che la Giunta renderà nota ai docenti interessati.
E' opportuno che, nel corso dell'anno scolastico, la scolaresca non effettui più di una gita o di un viaggio di istruzione (C.M. n. 47/75). Qualora il viaggio di istruzione non venga effettuato gli insegnanti daranno comunicazione scritta alla Direzione Didattica, precisandone le motivazioni.
La Giunta Esecutiva è delegata ad autorizzare tutte le classi delle scuole primarie e le sezioni della scuola dell'infanzia all'effettuazione di uscite brevi e visite guidate a carattere educativo-didattico non oltre un raggio di km 45 dal Comune sede della Direzione Didattica, allorché si presentino occasioni culturali e di arricchimento dell'offerta formativa (mostre cerimonie, saggi teatrali, proiezioni filmiche, ecc.) non preventivate in fase di progettazione annuale e proposte alla Scuola dalle Istituzioni (Comune, Provincia, Regione, FF.AA., Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, ASL 4 Chiavarese, Capitaneria di Porto, Guardia Forestale, ecc …), previa presentazione della documentazione prevista. Tale uscite saranno ratificate nella prima riunione utile del Consiglio di Circolo. Le suddette visite dovranno essere effettuate con mezzi pubblici o scuolabus comunale o altro mezzo posto a disposizione da Enti e Istituzioni o dagli organismi promotori e il loro svolgimento dovrà essere contenuto nell'orario di funzionamento della scuola a cui appartiene la classe che richiede di effettuare la visita.

Art. 18 Presenze di estranei nei locali scolastici.
Durante le ore di lezione e di attività didattica non è ammessa la presenza di estranei nei locali scolastici. Interventi sporadici di esperti o di personale qualificato, a titolo gratuito e senza oneri di alcun genere a carico dell'amministrazione scolastica, sono deliberati di volta in volta dal Consiglio di Circolo, al fine di integrare ed arricchire sul piano culturale l'attività educativo-didattica degli insegnanti.

Art. 19 Rinvii a norma di legge.
Per quanto non previsto e non prevedibile nel presente regolamento si rimanda alle norme vigenti in materia ed in particolare alla legge di delega n° 4774/73, ai D. P. R. 31/05/1974, n° 416 - 417 - 420, al D. I. 28/05/1975, al D. L.vo 297/94 e al C.C.N.L. comparto Scuola.

Art. 20 Modifica del regolamento
Il presente regolamento può venire modificato in seguito a proposta approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di Circolo stesso.

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